MUTUO E RISTRUTTURAZIONE
Ottenere un mutuo per ristrutturare la propria abitazione è
semplice. Infatti, oltre ai documenti di rito da presentare per
l'acquisto della casa occorre raccogliere la seguente
documentazione:
Manutenzione ordinaria:
è sufficiente un "preventivo di
spesa" redatto dall'impresa che effettuerà i lavori o da un
professionista abilitato;
Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre al
"preventivo di spesa" anche il progetto edilizio unito alla domanda
di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia di inizio
attività;
Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al
"preventivo di spesa" anche la concessione edilizia e la ricevuta
del versamento del contributo all'Amministrazione Comunale.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o
ristrutturazione è detraibile dall’imposta sul reddito un importo
pari al 19% dei seguenti oneri:
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori
abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita
ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti
lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di
2.582,28 euro.
In caso di lavori di ristrutturazione è possibile
detrarre (in 10 anni) dall'IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute
per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza,
risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche.
Le
spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla
Legge Finanziaria.
La detrazione può avvenire in 5 anni se il beneficiario ha più di 75
anni, e in 3 se ha 80 anni. Tali periodi abbreviati valgono al
compimento degli anni, quindi è possibile usufruirne anche negli
anni successivi ai lavori.
L’agevolazione prevede inoltre la riduzione dell’IVA
al 10% per i lavori effettuati, i materiali utilizzati e gli
eventuali beni significativi (cioè molto costosi, come ascensori,
caldaie, infissi, sanitari, impianti di condizionamento e di
sicurezza, ecc).
In caso di beni significativi, l’aliquota del 10%
si applica solo per la quota di spesa pari al costo della
manodopera, mentre per la parte restante si applicava l’aliquota
normale del 20%.
La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato l’agevolazione
per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'agevolazione si applica per lavori
compiuti entro il 31 Dicembre del singolo anno e su un ammontare
complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni unità
immobiliare, da ripartire tra gli eventuali beneficiari.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno
precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso nell’anno
prima per determinare il limite massimo dei 48.000 euro.
Se l’immobile è stato ristrutturato dall’impresa
venditrice l’importo detraibile ha un doppio limite: i 48.000 euro
e, comunque, il 25% della spesa per l’acquisto.
In caso di vendita, successione o donazione di un
immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di
ristrutturazione, il diritto a proseguire con la detrazione delle
rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona
fisica.
Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti
anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il
1998 e il 2006.
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Il
compromesso atto di
vendita
è lo strumento
giuridico che consente al
compratore di cercare la
somma necessaria
all'acquisto e di stipulare
successivamente l'atto
pubblico di compravendita.
È
indispensabile pertanto
attivarsi per ricercare una
banca che soddisfi
l'esigenza del caso e che
tenga conto
delle
caratteristiche peculiari
del richiedente.
LA RICHIESTA DI MUTUO
Una volta individuata la
banca occorre compilare con
la massima precisione
possibile la domanda di
finanziamento in tutte le
sue parti.
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Le domande di
mutuo
richiedono in genere le seguenti
informazioni:
-
i dati
anagrafici del
richiedente o dei
richiedenti il
finanziamento
-
la
residenza
-
l'attuale
abitazione: se in
affitto, in proprietà o
se presso terzi
-
la
composizione del nucleo
familiare
-
le
persone a carico
-
l'occupazione attuale:
se dipendente o
lavoratore autonomo
-
l'anzianità di servizio
o di lavoro autonomo
-
il
settore
lavorativo/produttivo
-
se
lavoratore dipendente:
l'indicazione del datore
di lavoro e la
qualifica
-
il
reddito netto mensile e annuale
-
la
descrizione dell'unità
immobiliare e delle sue
pertinenze (superficie
totale, coperta e
scoperta; fronti
stradali; numero piani;
anno di costruzione)
-
il valore
della costruzione
-
una
dichiarazione di non
avere debiti ovvero di
averne: in quest'ultimo
caso occorre precisare
l'importo e l'identità
dei creditori.
IL
PARERE PRELIMINARE DI
FATTIBILITÀ
I dati e le richieste
contenuti nella domanda
consentono alla banca di
esprimere un primo parere di
fattibilità sull'operazione
di mutuo. La concessione o
meno della somma
richiesta dipende in
genere dal concorso di più
elementi:
-
il
reddito netto del
richiedente e dei suoi
familiari (nucleo
familiare) desunto dalla
dichiarazione dei
redditi;
-
il valore
dell'immobile oggetto
del finanziamento;
-
la
presenza di garanzie
supplementari prestate
da terzi (fideiussione,
pegno).
Dall' esame
dei dati sopra elencati la
banca o l' agenzia a cui ci
si è rivolti sarà in grado di
esprimere un proprio "parere
di fattibilità".
Uno dei
principali elementi
utilizzati dalla banca per
determinare l'importo del
mutuo è il cosiddetto
rapporto "rata/reddito": la
rata del mutuo, calcolata ai
valori del momento,
non dovrebbe indicativamente
superare il 30-35 % del
reddito netto mensile
complessivo dei richiedenti.
LA RICHIESTA DI
DOCUMENTAZIONE
Ottenuto il parere di
fattibilità sul
finanziamento richiesto è
necessario inoltrare alla
banca tutta la
documentazione necessaria
per confermare quanto già
dichiarato informalmente
nella richiesta di mutuo. La
Banca provvede alla
richiesta, anche per via
e-mail, della seguente
documentazione:
Lavoratori dipendenti
Lavoratori
autonomi o liberi
professionisti
-
copie del
modello "Unico" (ex.
Modello 740)
-
estratto
della Camera di
Commercio Industria e
Artigianato (C.C.I.AA.)
-
se
professionista,
attestato di iscrizione
all' Albo professionale
cui appartiene.
Per tutti
e a integrazione dei
documenti sopra elencati
-
certificato di nascita
-
certificato di stato
civile oppure estratto
dell'atto di matrimonio
completo di tutte le
annotazioni
-
l'estratto di matrimonio
deve contenere tutte le
eventuali convenzioni
patrimoniali stipulate
fra i coniugi
-
nell'ipotesi di persone
divorziate o separate
legalmente bisogna
presentare copia della
sentenza del tribunale
-
copia
della "promessa di
vendita" o
"compromesso"
-
planimetria, con
l'indicazione delle
proprietà confinanti sia
dell'immobile sia delle
eventuali pertinenze
(cantina, solaio, box)
-
copia del
certificato di
abitabilità
-
copia
dell'ultimo atto di
acquisto dell'immobile
-
se
l'immobile è pervenuto
per successione occorre
presentare il mod. 240 o
il mod. 4 dell'ufficio
successioni.
LA
DELIBERA DEL FINANZIAMENTO
La banca, acquisita la
documentazione inoltrata ed
effettuati ulteriori
accertamenti (quali
l'acquisizione della
"dichiarazione notarile
preliminare" sul bene
offerto in garanzia, nonché
della "relazione
tecnico-estimativa" redatta
da un tecnico di sua
fiducia), è in grado di
deliberare il finanziamento.
A delibera avvenuta la banca
ne dà immediata
comunicazione al richiedente
e fissa la data della
stipula dell'atto pubblico
di finanziamento
(concessione formale del
mutuo).
FINANZIAMENTO
MASSIMO
L'importo massimo
finanziabile è in genere
l'80% del valore di mercato
del bene immobile oggetto
dell'ipoteca. Alcune banche
finanziano fino al 100%,
anche se a tassi più onerosi
e con ulteriori garanzie.
Anche per finanziamenti
entro il limite dell'80%
possono a volte essere
richieste, in aggiunta alla
garanzia ipotecaria, altre
garanzie supplementari che
siano ritenute idonee e
necessarie dalla Banca.
IL CONTRATTO DI MUTUO E LA
COSTITUZIONE DI IPOTECA
Il contratto di mutuo è la
fase conclusiva del
procedimento iniziato con la
sottoscrizione della
proposta di acquisto e della
promessa di vendita
(compromesso). Il mutuo
viene stipulato davanti ad
un notaio, presenti la Banca
e il richiedente il
finanziamento, e va redatto
per atto pubblico. Oggetto
dell'atto è il trasferimento
di una somma di denaro della
banca al cliente, con
l'assunzione da parte di
quest'ultimo dell'obbligo di
restituire alla banca
altrettanto denaro.
Costituzione dell' ipoteca
Di norma, insieme all'atto
di mutuo viene costituita
l'ipoteca a favore della
banca sulla unità
immobiliare oggetto del
finanziamento. L'ipoteca
costituisce la garanzia che
tutela la banca e viene
iscritta nei Pubblici
Registri immobiliari per
renderla pubblica. Le banche
richiedono l'iscrizione di
un'ipoteca di primo grado
per un valore superiore al
finanziamento erogato (dal
150% al 300%). L'ipoteca
dunque non copre solo il
capitale erogato, ma anche:
-
gli
interessi nella misura
concordata;
-
gli
eventuali interessi di
mora nel caso di ritardi
o mancato pagamento
delle rate;
-
i premi
assicurativi;
-
gli oneri
erariali, i tributi, le
spesa, gli oneri
notarili, professionali,
ecc.
-
le spese
giudiziali che la banca
dovesse sostenere per il
recupero di quanto
dovuto.
L'ipoteca si
estingue automaticamente
dopo 20 anni (se il mutuo
dura di più occorre
rinnovarla). All'estinzione
del mutuo, in base alla
legge 40/2007 (Legge Bersani),
la banca provvede
automaticamente alla
cancellazione dell'ipoteca,
senza costi per il cliente.
L’ EROGAZIONE DELLA SOMMA
MUTUATA
Al fine di snellire al
massimo le procedure e gli
oneri contrattuali (atto di
quietanza, atto di
annotazione, ecc.) si fa
ricorso, nello stipulare un
contratto di mutuo
ipotecario, allo strumento
del "contratto unico".
Esso si configura come un
mutuo ove l'erogazione
dell'intera somma data in
prestito ha formalmente
luogo contestualmente alla
stipula dell'atto; ma la
somma viene pure
contemporaneamente riversata
dal cliente alla banca a
titolo di deposito a
garanzia dell'iscrizione
ipotecaria.
Nei dieci giorni successivi
alla avvenuta iscrizione,
tempo stabilito dalla legge
per il consolidamento della
ipoteca, la somma viene
definitivamente riconsegnata
al mutuatario.
Per semplificare e agevolare
la transazione la banca in
genere attiva il cosiddetto
pre-finanziamento: rende cioè
immediatamente disponibile
la somma, sulla quale
verranno pagati gli
interessi per i giorni
trascorsi dall'erogazione al
completamento della pratica
notarile di ipoteca
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