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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
AD USO ABITATIVO
La certificazione energetica è un processo
finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche
energetiche del “sistema edificio-impianti” che sta per
acquistare o per affittare.
Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un
edificio con efficienza (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni
riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE),
l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole ed
equilibrata.
La necessità di produrre l’attestato di
certificazione per edifici o singole unità abitative, dare
consulenza per ridurre i consumi di
energia per riscaldamento o raffreddamento o fornire la
documentazione per la detrazione del 55% a seguito di cambio
caldaia o interventi di ristrutturazione più complessi
e' compito dell' impresa esecutrice dei lavori.
Il risparmio energetico non è solo un modo per risparmiare, ma
un dovere morale che tutti abbiamo nei confronti dell’ambiente
in cui viviamo.
E' opinione comune che l’inquinamento derivi in buona parte dal
traffico automobilistico, mentre la maggiore fonte di inquinamento è
provocata dal riscaldamento civile di uffici e sopratutto
abitazioni private e condomini.
IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per
tutte le categorie di edifici, classificati in base alla
destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto
1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei
seguenti casi:
dal 1° settembre 2007:
Edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e
ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie
superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e
ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
Per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le
unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico
contratto;
Dal 1° settembre 2007
ed entro il 1° luglio 2010
nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq.
Provvedimenti giudiziari portanti trasferimenti immobiliari
resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite
conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano
aperte, rispettivamente, con
pignoramenti trascritti ovvero con
provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e
purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali
ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie
considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745. dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico. dal 1° luglio 2009:
Trasferimento a titolo oneroso delle singole unità
immobiliari. dal 1° luglio 2010:
Contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto
di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o
rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
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