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LA SICUREZZA ELETTRICA

Da recenti indagini demoscopiche il 44,8% degli intervistati dichiarava di conoscere sufficientemente la normativa in materia di sicurezza elettrica.

Di questi circa la metà (51,5%) non ne sapeva pero' indicarne i contenuti.

Nonostante ciò il 72,7% del campione intervistato attribuisce, in termini di adeguatezza alle norme, voti maggiori di 8 (su una scala da 1-10) al proprio impianto.

In effetti, come suggeriscono i dati demoscopici aggiornati all 2010, per il 44% delle abitazioni con impianti elettrici realizzati prima del 1990 non è stata redatta alcuna relazione di conformità.

Quanto sopra nonostante il 64% degli intervistati viva in concreta presenza di rischio e benché il 92% del campione preso in esame reputi il proprio impianto "sicuro", dichiarando di non avere mai avuto inconvenienti.
Dalle interviste raccolte, sono emerse infatti dichiarazioni come

non faccio lavori per adeguarmi alla norma, in casa mia va tutto bene e non c’è nessun pericolo, quindi, non voglio sprecare soldi” o riflessioni come “se tutto va bene in casa vado avanti così…basta stare un pò attenti”.

La prefigurazione del peggior danno possibile non va oltre l’ansietà provata all’idea di “prendere la scossa”

(“cosa vuole che succeda? Non credo che succeda ancora di morire folgorati”).

Dichiarazione di conformità: impianti a regola d'arteImpianti elettrici a regola d’arte

ma sopratutto a norma di legge, più efficienti e più sicuri, un obbiettivo facile da raggiungere seguendo in fase di realizzazione o ristrutturazione energetica i principi fissati dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici. Vediamo quali requisiti deve avere un impianto elettrico per essere considerato sicuro e quando invece si rende necessario un adeguamento.

Con l’entrata in vigore della legge 46/90 venivano finalmente stabilite norme più rigide in materia di sicurezza ed adeguamento degli impianti elettrici. Una delle principali intenzioni del legislatore era quella di eliminare la diffusa prassi del “fai da te”, il testo di legge stabiliva infatti che per essere ritenuto a norma, un impianto elettrico doveva essere progettato, installato o sottoposto ad interventi di manutenzione ed ampliamento, esclusivamente ad opera di soggetti abilitati.

La ditta autorizzata, una volta utlimati i lavori di installazione o manutenzione, era inoltre tenuta ( e lo è tuttora) a rilasciare al cliente una “dichiarazione di conformità per l’impianto”.

Per essere considerato adeguato l’impianto doveva disporre di:

  dispositivi di sezionamento posti all’origine dell’impianto (interruttori generali)

  dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)

  dispositivi contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l’impianto di terra)
oppure interruttore differenziale con Idn <= 0,03 A )
protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)
In mancanza di tali requisiti è necessario sottoporre l’impianto ad un intervento di adeguamento che lo renda a norma di legge.
La legge 46/90 e le successive modifiche recepite dall’ordinamento in materia di sicurezza degli impianti, sono state sostituite dal D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il nuovo testo di legge estende il campo di applicazione della normativa agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso e alle relative pertinenze.
Interviene sulla classificazione delle diverse tipologie di impianto modificandole, ha introdotto requisiti più selettivi per l’ottenimento della qualifica professionale e prevede l’obbligo di depositare la dichiarazione di conformità degli impianti presso lo sportello unico per l’edilizia del comune competente.
Il DM ha infine inasprito le sanzioni previste per il mancato adeguamento degli impianti elettrici alla norma.
Troverete una breve sintesi dei punti salienti della del D.M. sulla sicurezza e l’adeguamento degli impianti su Impianticen.com, sito web di una ditta specializzata nel settore dell’impiantistica, qualificata per l’installazione, l’adeguamento e la manutenzione di impianti elettrici ad uso civile ed industriale.

Detrazione del 36% ed adeguamento degli impianti elettrici
L’adeguamento di un impianto non solo ne garantisce la sicurezza ma può portare anche diversi vantaggi dal punto di vista del risparmio energetico.
La normativa vigente in materia prevede la possibilità di usufruire di una serie di agevolazioni e detrazioni in caso di interventi di ristrutturazione finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici
Orientarsi in ambito fiscale non sempre è così facile ma in rete troverete guide ed informazioni utili per conoscere tutti i dettagli relativi alla detrazione del 36% e valutare la possibilità di usufruirne per l’adeguamento del vostro impianto elettrico.
Troverete ad esempio una serie di informazioni utili sulla detrazione del 36% su Eco-domus.it, portale dedicato al settore delle energie alternative e dell’edilizia sostenibile. Al suo interno troverete anche una guida pratica alla detrazione del 36% da scaricare in pdf.
Troverete una guida da seguire per richiedere la detrazione del 36% per l’adeguamento dei vostri impianti elettrici su lavorincasa.it, la rivista online dedicata alla casa, nella sezione “Normative”.
Consultandola potrete scaricare anche la modulistica necessaria per la richiesta della detrazione e gli altri moduli da allegare.
Ricordate che se avete intenzione di vendere la vostra abitazione l’adeguamento degli impianti elettrici è fondamentale. In caso di compravendita edilizia il venditore deve fornire garanzie sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. Nel caso di impianti elettrici, realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale,  in sostituzione della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, è necessario presentare una dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, che attesti la “rispondenza alla regola dell’arte”, dell’impianto elettrico in questione.

 

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