Con la dizione "alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore"
di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c),
della legge deve intendersi non solo il rapporto
di lavoro subordinato ma altresì ogni altra
forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del
titolare, dei soci o dei familiari.
Progettazione degli impianti
Fatta salva
l'applicazione di norme che impongono una
progettazione degli impianti, la redazione del
progetto di cui all'art. 6 della legge è
obbligatoria per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento dei seguenti
impianti:
per gli impianti elettrici di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge, per tutte le utenze condominiali di
uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie
superiore a 400 mq; per gli impianti
effettuati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per
i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori
per gli impianti di cui all'art. 1, comma
2, della legge relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in
bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione qualora la
superficie superi i 200 mq;
il progetto è comunque obbligatorio per
gli impianti elettrici con potenza impegnata
superiore o uguale a 1,5 kW per tutta
l'unità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o maggior
rischio di incendio;
per gli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), della legge, per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di
progettazione nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc dotati
di impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI o in edifici con volume
superiore a 200 mc e con un'altezza
superiore a 5 metri;
per gli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), della legge, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonché per
gli impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
per gli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera e), della legge, per il trasporto
e l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 34,8 kW o di gas
medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma
1, lettera g), della legge, qualora siano
inseriti in un'attività soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e
comunque quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o superiore
a 10.
I progetti
debbono contenere gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici, nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo all'individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da
adottare. Si considerano redatti secondo la
buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità alle indicazioni delle guide
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
CEI.
Qualora
l'impianto a base di progetto sia variato in
opera, il progetto presentato deve essere
integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante tali varianti in corso
d'opera, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore deve fare riferimento nella sua
dichiarazione di conformità.
Installazione degli impianti
I materiali e
componenti costruiti secondo le norme tecniche
per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e
del CEI, nonché nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia di sicurezza, si
considerano costruiti a regola d'arte.
Si intendono
altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed
i componenti elettrici dotati di certificati o
attestati di conformità alle norme armonizzate
previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o
dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV
del decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
Gli impianti
realizzati in conformità alle norme tecniche
dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione
tecnica vigente si intendono costruiti a regola
d'arte.
Nel caso in
cui per i materiali e i componenti gli impianti
non siano state seguite le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI,
l'installatore dovrà indicare nella
dichiarazione di conformità la norma di buona
tecnica adottata.
In tale
ipotesi si considerano a regola d'arte i
materiali, componenti ed impianti per il cui uso
o la cui realizzazione siano state rispettate le
normative emanate dagli organismi di
normalizzazione di cui all'allegato II della
direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme
garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
Per
interruttori differenziali ad alta sensibilità
si intendono quelli aventi corrente
differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli
impianti elettrici devono essere dotati di
interruttori differenziali con il livello di
sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza
dell'ambiente da proteggere e tale da consentire
un regolare funzionamento degli stessi. Per
sistemi di protezione equivalente ai fini del
comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni
sistema di protezione previsto dalle norme CEI
contro i contatti indiretti.
Con
riferimento alle attività produttive, si applica
l'elenco delle norme generali di sicurezza
riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
Per
l'adeguamento degli impianti già realizzati alla
data di entrata in vigore della legge è
consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo
avvenga comunque nel triennio previsto dalla
legge, vengano rispettati i principi di
progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per
ciascuna fase la dichiarazione di conformità che
ne attesti l'autonoma funzionalità e la
sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli
impianti elettrici preesistenti che presentino i
seguenti requisiti: sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti, posti all'origine
dell'impianto, protezione contro i contatti
diretti, protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Dichiarazione di conformità
La
dichiarazione di conformità viene resa sulla
base di modelli predisposti con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
La
dichiarazione di conformità è rilasciata anche
sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici
interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le
strutture aziendali preposte all'impiantistica.
Manutenzione degli impianti
Per la
manutenzione degli impianti di ascensori e
montacarichi in servizio privato continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
Per
interventi di ordinaria manutenzione degli
impianti si intendono tutti quelli finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportino la
necessità di primi interventi, che comunque non
modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Verifiche
Per
l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14
della legge, gli enti interessati operano la
scelta del libero professionista nell'ambito di
appositi elenchi conservati presso le camere di
commercio e comprendenti più sezioni secondo le
rispettive competenze. Gli elenchi sono formati
annualmente sulla base di documentata domanda di
iscrizione e approvati dal Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali, sono adottati schemi uniformi di
elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi
gli elenchi e le sezioni predisposti dalle
camere di commercio.
I soggetti
direttamente obbligati ad ottemperare a quanto
previsto dalla legge devono conservare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica e
consegnarla all'avente causa in caso di
trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo,
nonché devono darne copia alla persona che
utilizza i locali.
All'atto
della costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge, il
committente o il proprietario affiggono ben
visibile un cartello che, oltre ad indicare gli
estremi della concessione edilizia ed
informazioni relative alla parte edile, deve
riportare il nome dell'installatore
dell'impianto o degli impianti e, qualora sia
previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.